Cosa deve fare un operatore commerciale extracomunitario che offre servizi tramite mezzi elettronici a clienti residenti nell’unione europea al fine di adempiere al regime speciale iva

Cosa deve fare un operatore commerciale extracomunitario che offre servizi tramite mezzi elettronici a clienti residenti nell’unione europea al fine di adempiere al regime speciale iva
Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003, ha recepito la Direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, la quale ha introdotto un “regime speciale” transitorio ai fini dell’assolvimento dell’IVA in relazione ad operazioni di commercio elettronico, e cioè a vendite aventi per oggetto un bene o un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e telematica.
La Direttiva citata fornisce, a titolo illustrativo, un elenco delle principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici:

  1. Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature.
  2. Fornitura di software e relativo aggiornamento.
  3. Fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di basi di dati.
  4. Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento.
  5. Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).

La nuova normativa prevede che le prestazioni di servizi elettronici fornite da un operatore extracomunitario (che non ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità e che non è identificato in altro modo ai fini fiscali nell’Unione Europea) a favore di un consumatore privato, non soggetto passivo d’imposta, residente o domiciliato in ambito comunitario, risultano imponibili, ai fini Iva.
Il soggetto d’imposta non stabilito imputa l’Iva sul prezzo di vendita dei servizi prestati, applicando l’aliquota ordinaria vigente nello Stato membro di Consumo, e riscuote la somma corrispondente.
Il regime speciale Iva si applica agli operatori commerciali che si sono identificati in un qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea; in Italia l’identificazione avviene inoltrando la richiesta di registrazione tramite il sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it.
L’operatore che si identifica a fini e-commerce ha numerosi obblighi nei confronti dello Stato membro presso il quale si è registrato.
Più precisamente deve:

  • presentare, per via elettronica, una dichiarazione Iva per ogni trimestre, indipendentemente dal fatto che abbia o meno fornito servizi in quel trimestre. Tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento;
  • versare,contestualmente alla presentazione della dichiarazione, su un conto corrente denominato in euro l’imposta dovuta allo Stato di identificazione;
  • notificare allo Stato membro di Identificazione tutte le modifiche che riguardano le informazioni presentate nella fase di registrazione al regime speciale. Per quanto riguarda l’Italia, la notifica deve essere comunicata collegandosi al sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it mediante l’apposita funzione “Modifica i dati della registrazione”, inserita nella sezione dedicata agli utenti registrati;
  • conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni, durante il quale la stessa può essere richiesta elettronicamente dallo Stato membro di Consumo tramite lo Stato membro di Identificazione.

L’operatore commerciale può comunicare allo Stato membro di Identificazione eventuali cambiamenti che lo indicano a revocare la propria adesione al regime speciale; tale comunicazione deve essere fatta utilizzando l’apposita funzione “Cancella la registrazione” predisposta, nel sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it, nella sezione dedicata agli utenti registrati.
Lo Stato membro di Identificazione ha il potere di escludere l’operatore e-commerce dal regime speciale quando:

  1. il soggetto notifica di non fornire più servizi elettronici;
  2. l’Amministrazione presuppone che le attività soggette ad imposizione siano cessate;
  3. il soggetto non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  4. il soggetto persiste nel non osservare le norme relative al regime speciale.

Si ricorda che ulteriori informazioni, anche di carattere normativo, sono reperibili sul sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it.

 

Fonte: www.agenziaentrate.it